Il Legislatore della riforma ha inteso articolare la disciplina della nuova autotutela tributaria in due fattispecie.
Per quanto attiene all’autotutela obbligatoria, le casistiche in presenza delle quali l’ente impositore è tenuto ad intervenire sono espressamente elencate dall’art. 10-quater, comma 1, L. n. 212/2000.
Tuttavia, anche in relazione a queste situazioni, viene circoscritto il perimetro d’azione, in quanto l’ente non è obbligato all’esercizio dell’autotutela nei casi indicati dal comma 2 del medesimo articolo.
In ordine all’autotutela obbligatoria, si ritiene che l’amministrazione finanziaria sia tenuta ad annullare totalmente o in parte o, ancora, rinunciare all’imposizione, nei casi di “manifesta illegittimità”. Pertanto, l’Ente impositore ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela in presenza di vizi tassativamente elencati nella norma in esame, tanto più se questi generano una forma di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’autotutela obbligatoria non deve invece essere adottata in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
L’ente è tenuto a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dal ricevimento, stante il combinato disposto di cui all'art. 19, comma 1, lettera g-bis), che ha previsto l’impugnabilità del rifiuto di autotutela obbligatoria, sia espresso che tacito, e all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; che stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi 90 giorni dalla loro presentazione.
Per quanto concerne invece l’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies), il potere dell’Ente si riferisce a fattispecie non incluse nell’art. 10-quater, per le quali l’Ente ha ampia discrezionalità.
Inoltre, in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria ha il potere di annullare l’atto, in ragione del fatto che tale facoltà è contenuta nell’alveo della discrezionalità, come intesa dal legislatore tributario.
Come per l’autotutela obbligatoria, l’autotutela facoltativa non può essere applicata nel caso di giudicato sostanziale a favore dell’Ente impositore o quando l’atto è stato oggetto di definizione, attraverso l’adozione di istituti quali l’accertamento con adesione, la conciliazione, ecc..
Infine, il rifiuto all’autotutela diventa espressamente impugnabile. L’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023), dispone infatti l’impugnabilità:
- del “rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” (autotutela obbligatoria);
- del “rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212" (autotutela facoltativa).