Per la riscossione dei crediti per i quali sono risultate infruttuose le attività di riscossione spontanea e sollecitatoria, precedentemente svolte da PARMA
GESTIONE ENTRATE S.p.A., la stessa può proseguire o intraprendere la riscossione in forma coattiva utilizzando come strumento l’ingiunzione fiscale ex
R.D. 639/1910.
PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. deve provvedere alla formazione e produzione delle ingiunzioni fiscali per il Comune di Parma che le ha affidato la
riscossione delle entrate; le stesse devono essere notificate tramite il servizio postale (territorio nazionale) oppure utilizzando i messi notificatori
(territorio del Comune di Parma) appositamente nominati.
Successivamente in caso di mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale notificata PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A. è in grado di porre in essere,
come previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002), mediante i propri funzionari responsabili della riscossione, le procedure esecutive di
cui al D.P.R. 602/73.
Tali procedure esecutive o cautelari, efficaci e rapide, possono essere sinteticamente così elencate:
Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.
Procedura di iscrizione ipotecaria.
Procedura di pignoramento presso terzi.
Procedura di pignoramento di beni mobili registrati.
Procedura di pignoramento immobiliare.
Per la riscossione dei crediti, per i quali sono risultate infruttuose le attività di riscossione spontanea e sollecitatoria, il Comune può proseguire o intraprendere la riscossione in forma coattiva, utilizzando come strumento l’ingiunzione fiscale exR.D. 639/1910.Il Comune provvede alla formazione e produzione delle ingiunzioni fiscali; le stesse devono essere notificate secondo i canali previsti dalla normativa statale, quale ad esempio tramite PEC, tramite servizio postale (territorio nazionale), tramite messi notificatori (territorio del Comune di Parma) appositamente nominati...Successivamente, in caso di mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale notificata, il Comune è in grado di porre in essere, come previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002), mediante i propri funzionari responsabili della riscossione, le procedure esecutive di cui al D.P.R. 602/73.Tali procedure esecutive o cautelari, efficaci e rapide, possono essere sinteticamente così elencate:- Procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.- Procedura di iscrizione ipotecaria.- Procedura di pignoramento presso terzi.- Procedura di pignoramento di beni mobili registrati.- Procedura di pignoramento immobiliare.