L'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019, stabilisce che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
- alla zona territoriale di ubicazione;
- all’indice di edificabilità;
- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il medesimo comma 746 stabilisce, inoltre, che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
OBBLIGHI DICHIARATIVI
Si ricorda che ogni variazione intervenuta sull’immobile, dalla quale consegua la modifica dell’ammontare dell’imposta dovuta, comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Pertanto è necessario presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi che riguardano le aree fabbricabili, a carattere non esaustivo:
- terreno che da agricolo assume la qualifica di area edificabile a seguito adozione di strumenti urbanistici generali o varianti ai medesimi;
- area edificabile che assume la qualifica di terreno agricolo a seguito adozione di strumenti urbanistici generali o varianti ai medesimi;
- fabbricato sottoposto agli interventi edilizi più sopra indicati e che comportano la costituzione dell’area fabbricabile;
- area edificabile sulla quale sono stati ultimati i lavori edilizi ovvero è stata effettuata l’iscrizione catastale delle unità immobiliari nelle categorie ordinarie o speciali;
- area edificabile per la quale è stato variato il valore imponibile rispetto all’anno precedente;
- altro.