ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)
a) ABITAZIONI PRINCIPALI: sono esenti dall’IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione 4 principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
b) ANZIANI E DISABILI: é considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
c) CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE: casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
d) COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA: si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
e) FORZE DI POLIZIA: E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 5 quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
SONO ESENTI, INOLTRE, TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.
Esenzioni IMU 2020-2021 disposte nell’emergenza da Covid-19
Decreto legge n.34/2020 (cd. dl “Rilancio”):
L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:
• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a));
• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)):
• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).
L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:
• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a));
• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)):
• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).
Decreto legge n.104/2020 (cd. dl “Agosto”):
L’art.78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, per gli stessi immobili di cui al decreto “Rilancio” ampliando, inoltre, la platea degli immobili considerati ai seguenti:
• immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
• immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, per la prima categoria di immobili di cui sopra, l’esenzione viene prevista anche per gli anni 2021 e 2022 (previa autorizzazione della Commissione europea) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate.
Decreto legge n.137/2020 (cd. dl “Ristori”):
L’art.9 amplia la portata delle esenzioni previste dall’art.78 del dl n. 104/2020 (cd “Decreto Agosto”). In particolare, l’articolo 9, confermando la platea dei beneficiari dell’esenzione prevista dai precedenti dl 34 e 104, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020, elencate nell’Allegato 1 al dl 137/2020. Si tratta in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Per queste fattispecie, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario degli immobili considerati, sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.
Decreto legge n.149/2020 (cd. dl “Ristori-bis”, successivamente confluito nel dl 137/2020):
L’art.1 al comma 1 interviene sostituendo l’Allegato 1 al decreto n. 137/2020 (cd “Ristori”) e aggiungendo ulteriori codici ATECO rispetto a quelli inizialmente previsti nel precedente Allegato.
In particolare, l’art.5 elimina la seconda rata dell’IMU per l'anno 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto in questione. Si tratta sostanzialmente di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e si trovino nei Comuni delle aree appartenenti alle cd. zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
Decreto legge n.154/2020 (cd “Ristori-ter”, successivamente confluito nel dl 137/2020):
All’art.1 prevede che l’allegato 2 del dl n.149/2020 venga integrato con il codice ATECO 47.72.10, corrispondente all’attività di Commercio al dettaglio di calzature e accessori.
Decreto legge n.157/2020 (cd. “Ristori-quater”, successivamente confluito nel dl 137/2020):
L’art.8 prevede che l’esenzione del pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi. Di conseguenza, l'esenzione della seconda rata 2020 dell’IMU, per ciò che attiene i casi in cui è richiesta coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.
Legge n.178/2020 (cd “Legge di bilancio 2021”):
Il comma 48 dell’art.1 riduce alla metà l’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.
I commi da 599 a 601 dell’art.1 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 i seguenti immobili:
• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
• alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
• immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Infine, i commi dal 1116 al 1119 dell’art.1:
• prorogano l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i comuni di Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché per quelli dell’Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
• stabiliscono che sono esenti dall’applicazione dell’IMU i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatasi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Decreto legge n.41/2021 (cd. dl “Sostegni”):
Il comma 1 dell’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all’art. 1 (commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi. Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Decreto legge n.73/2021 (cd. dl “Sostegni-bis”):
La legge di conversione del decreto in questione (legge n.106 del 2021) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso.