IMU anni pregressi

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Tipo Tributo/Entrate: IMU
Anno: 2022
Validità: da 01/01/2021 a 31/12/9999
DESCRIZIONE

A partire dall’anno 2020 è stata eliminata la doppia imposizione sugli immobili: non è più dovuta la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che ha assorbito TASI e vecchia IMU (art. 1, commi 738-783, Legge n. 160/2019).

Il presupposto della nuova IMU è uguale a quello previsto dalla disciplina precedente, ossia il possesso di immobili. Anche il metodo di calcolo è invariato, così come la base imponibile ed i moltiplicatori.

Il comma 740 dell’art.1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta sia il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Con la deliberazione consiliare n.55 del 30/09/2020 , il Comune di Parma ha approvato il Regolamento IMU. Gran parte della regolamentazione è disciplinata dal legislatore nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art.1 della Legge 160/2019. Il comma 777 prevede la potestà regolamentare dei Comuni: ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune ha previsto nel proprio regolamento:

a) che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) di prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le novità IMU previste dalla Legge di Bilancio 2021

  1. Ai commi 48 e 49 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, è prevista una riduzione Imu per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati, per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’Imu dovuta. Per i medesimi soggetti viene applicata una riduzione della Tari pari a un terzo.
  2. Viene prorogata l’esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto individuati dall’art.1 c.1 del D.L. 74/2020 e dall’art. 67-septies del D.L. 83/2012 e per i Comuni dell’Emilia Romagna di cui all’art.8 c.3 D.L. 74/2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  3. Al comma 599 viene prevista l’esenzione Imu in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

 

 

ALIQUOTE E TARIFFE

Con la deliberazione consiliare n.56 del 30/09/2020 , il Comune di Parma ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2020, e nello specifico:

• Ha confermato le aliquote IMU dell’anno 2019 anche per l’anno 2020.

• Ha assoggettato le categorie “beni merce” e “fabbricati rurali ad uso strumentale” all’IMU, applicando quale aliquota IMU 2020 lo stesso valore della TASI 2019.

• Per quanto attiene le abitazioni principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ha confermato l’aliquota IMU, in quanto la stessa non può essere superiore al 0,6 per cento ai sensi dell’art.1 comma 748 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

• Non ha previsto l’aumento dell’aliquota dell’1,06% all’1,14%, come possibile da art.1 comma 755 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

 

  • 0,6% ALIQUOTA PER ABITAZIONEPRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale,l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano, come unica unitàimmobiliare, nel quale le persone fisiche,soggetti passivi di imposta, e il suo nucleofamiliare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente. Nel caso in cui i componentidel nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica inimmobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l’abitazioneprincipale e per le relative pertinenze inrelazione al nucleo familiare si applicano perun solo immobile.Vengono considerate pertinenzedell'abitazione principale, le unità immobiliariesclusivamente classificate C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di una unità perciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto unitamenteall’unità ad uso abitativo.Detti immobili, dovranno essere destinati edeffettivamente utilizzati in modo durevole aservizio dell’abitazione principale.Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliareadibita ad abitazione principale del soggettopassivo e per le relative pertinenze, sidetraggono, fino a concorrenza del suoammontare, € 200,00 rapportati al periododell’anno durante il quale si protrae taledestinazione; se l’unità immobiliare è adibitaad abitazione principale da più soggettipassivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica.

ALIQUOTA PER ABITAZIONE
PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8
E A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale,
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano, come unica unità
immobiliare, nel quale le persone fisiche,
soggetti passivi di imposta, e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile.
Vengono considerate pertinenze
dell'abitazione principale, le unità immobiliari
esclusivamente classificate C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di una unità per
ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
Detti immobili, dovranno essere destinati ed
effettivamente utilizzati in modo durevole a
servizio dell’abitazione principale.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
  • 1,06% FABBRICATI ABITATIVI (IACP).

 Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

  • 0,6% ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO

a) da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale (così come emendato in aula) concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni di cui al progetto “Affitti garantiti” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 23 marzo 2018, con obbligo di presentazione di copia del contratto allo Sportello Entrate del Comune di Parma, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

b) da applicarsi agli immobili e relative pertinenze dell’abitazione principale (così come emendato in aula ) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98 con obbligo di presentazione di copia del contratto allo Sportello Entrate del Comune di Parma, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi 6 validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti).

  • 0,8%

c) da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell’abitazione principale (così come emendato in aula ) concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto allo Sportello Entrate del Comune di Parma, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

d) da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze dell’abitazione principale (così come emendato in aula ) concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

A partire dal 29 gennaio 2019 per poter fruire delle agevolazioni IMU previste, i contratti di locazione a canone concordato (art.2 comma 3 L.431/1998) ed i contratti per gli studenti universitari (art.5 commi 2 e 3 L.431/1998) devono rispettare le pattuizioni, i canoni applicabili e la forma previsti negli accordi  territoriali, conclusi e sottoscritti dalle associazioni di categoria rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione del D.M. 16/01/2017: per il territorio di Parma l’accordo territoriale è stato sottoscritto in data 29/1/2019. Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle organizzazioni firmatarie, occorre che il contratto sia corredato di un’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, sottoscritta da almeno un’organizzazione firmataria. Tale documento, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

  •  0.8% ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI – COMODATO

da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica), prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione allo Sportello Entrate del Comune di Parma, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE IMU Ai sensi dell’articolo 1, comma 747, lettera c) della legge di Bilancio n.160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: · l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 · il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso Comune di Parma e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 · Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere registrato · il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza, utilizzarla come propria abitazione principale · il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Parma · la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

  • 0,1% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

di cui all’articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).

  • 0,25% BENI MERCE

 e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  • 1,06%

da applicarsi agli immobili di categoria catastale D di cui il 7,6 per mille di quota statale ed il restante 3 per mille di quota riservata al Comune. L’articolo 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta dei fabbricati di cat. D, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille , mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l’aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato.

  • 1,06%

DA APPLICARSI ALLE AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI (non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti) E A TUTTI GLI IMMOBILI, SALVO QUELLI PREVISTI NEI PUNTI PRECEDENTI.

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONEPRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8E A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale,l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano, come unica unitàimmobiliare, nel quale le persone fisiche,soggetti passivi di imposta, e il suo nucleofamiliare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente. Nel caso in cui i componentidel nucleo familiare abbiano stabilito ladimora abituale e la residenza anagrafica inimmobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l’abitazioneprincipale e per le relative pertinenze inrelazione al nucleo familiare si applicano perun solo immobile.Vengono considerate pertinenzedell'abitazione principale, le unità immobiliariesclusivamente classificate C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di una unità perciascuna delle categorie catastali indicate,anche se iscritte in catasto unitamenteall’unità ad uso abitativo.Detti immobili, dovranno essere destinati edeffettivamente utilizzati in modo durevole aservizio dell’abitazione principale.Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliareadibita ad abitazione principale del soggettopassivo e per le relative pertinenze, sidetraggono, fino a concorrenza del suoammontare, € 200,00 rapportati al periododell’anno durante il quale si protrae taledestinazione; se l’unità immobiliare è adibitaad abitazione principale da più soggettipassivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica.

TERMINI DI VERSAMENTO

 

L’imposta municipale è sempre dovuta in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) pari
all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente, e il 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell’imposta
dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote approvate, con possibilità di
versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno;

L’imposta municipale è sempre dovuta in due rate scadenti:

  1. il 16 giugno (acconto) pariall’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le detrazioni deidodici mesi dell’anno precedente;
  2. il 16 dicembre (saldo) a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote approvate, con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
  3. È ammessa l’unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

Il tributo è dovuto per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dell’immobile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il pagamento deve inoltre essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

Importo minimo annuale: € 12,00.

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

Servizio Calcolo Imu di Amministrazioni Comnunali permette di calcolare autonomamente l’IMU e di stampare il modello F24 compilato. Il conteggio richiede la conoscenza della normativa da applicare al singolo caso specifico.

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno nel caso si opti per l’uso del modello F24:
Codice Comune: H223
3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)
3914: IMU terreni agricoli
3916: IMU aree fabbricabili
3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene                  merce)
Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10).

Codice Comune: G337

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno optando per l’uso del modello F24:

3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)

3914: IMU terreni agricoli

3916: IMU aree fabbricabili

3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille

3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille

3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene      merce)Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10).

 

ESENZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)

a) ABITAZIONI PRINCIPALI: sono esenti dall’IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione 4 principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

b) ANZIANI E DISABILI: é considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

c) CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE: casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

d) COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA: si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

e) FORZE DI POLIZIA: E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 5 quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.

SONO ESENTI, INOLTRE, TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

 

Esenzioni IMU 2020-2021 disposte nell’emergenza da Covid-19

Decreto legge n.34/2020 (cd. dl “Rilancio”): 

L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:
• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a));
• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)):
• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:

• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali (lettera a));

• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (lettera b)):

• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Decreto legge n.104/2020 (cd. dl “Agosto”):

L’art.78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, per gli stessi immobili di cui al decreto “Rilancio” ampliando, inoltre, la platea degli immobili considerati ai seguenti:

• immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, per la prima categoria di immobili di cui sopra, l’esenzione viene prevista anche per gli anni 2021 e 2022 (previa autorizzazione della Commissione europea) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate.

Decreto legge n.137/2020 (cd. dl “Ristori”):

L’art.9 amplia la portata delle esenzioni previste dall’art.78 del dl n. 104/2020 (cd “Decreto Agosto”). In particolare, l’articolo 9, confermando la platea dei beneficiari dell’esenzione prevista dai precedenti dl 34 e 104, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020, elencate nell’Allegato 1 al dl 137/2020. Si tratta in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Per queste fattispecie, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario degli immobili considerati, sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Decreto legge n.149/2020 (cd. dl “Ristori-bis”, successivamente confluito nel dl 137/2020):

L’art.1 al comma 1 interviene sostituendo l’Allegato 1 al decreto n. 137/2020 (cd “Ristori”) e aggiungendo ulteriori codici ATECO rispetto a quelli inizialmente previsti nel precedente Allegato.

In particolare, l’art.5 elimina la seconda rata dell’IMU per l'anno 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto in questione. Si tratta sostanzialmente di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e si trovino nei Comuni delle aree appartenenti alle cd. zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Decreto legge n.154/2020 (cd “Ristori-ter”, successivamente confluito nel dl 137/2020):

All’art.1 prevede che l’allegato 2 del dl n.149/2020 venga integrato con il codice ATECO 47.72.10, corrispondente all’attività di Commercio al dettaglio di calzature e accessori.

Decreto legge n.157/2020 (cd. “Ristori-quater”, successivamente confluito nel dl 137/2020):

L’art.8 prevede che l’esenzione del pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi. Di conseguenza, l'esenzione della seconda rata 2020 dell’IMU, per ciò che attiene i casi in cui è richiesta coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.

Legge n.178/2020 (cd “Legge di bilancio 2021”):

Il comma 48 dell’art.1 riduce alla metà l’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.

I commi da 599 a 601 dell’art.1 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 i seguenti immobili:

• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;

• alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;

• immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

• discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Infine, i commi dal 1116 al 1119 dell’art.1:

• prorogano l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i comuni di Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché per quelli dell’Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

• stabiliscono che sono esenti dall’applicazione dell’IMU i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatasi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Decreto legge n.41/2021 (cd. dl “Sostegni”):

Il comma 1 dell’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all’art. 1 (commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi. Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Decreto legge n.73/2021 (cd. dl “Sostegni-bis”):

La legge di conversione del decreto in questione (legge n.106 del 2021) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità  successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso.

RAVVEDIMENTO ONEROSO

L’ente promuove l’istituto del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, per la spontanea regolarizzazione degli adempimenti di versamento dei tributi e la riduzione del contenzioso, secondo la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale:
a) del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti;
b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
c) della sanzione ridotta, nella misura individuata ai sensi del comma successivo.
4. La sanzione è ridotta:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 1, in applicazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione minima è ridotta alla metà se il pagamento viene eseguito entro novanta giorni dalla scadenza prevista. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
6. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter), del comma 1, devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d’imposta laddove l’obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale:

  • a) del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti;
  • b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  • c) della sanzione ridotta, nella misura individuata ai sensi del comma successivo.

La sanzione è ridotta:

  • a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Nei casi di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 1, in applicazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione minima è ridotta alla metà se il pagamento viene eseguito entro novanta giorni dalla scadenza prevista. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter), del comma 1, devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d’imposta laddove l’obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

 

RIMBORSO

 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore
delle entrate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato dal Comune, a seguito di istruttoria del soggetto gestore delle entrate,
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con
decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Eventuali somme da rimborsare, su richiesta specificata del contribuente, nella stessa istanza di
rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in
annualità/rate successive. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di
accoglimento del rimborso.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 12 euro.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore delle entrate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006). Il rimborso viene effettuato dal Comune, a seguito di istruttoria,entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e condecorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Eventuali somme da rimborsare, su richiesta specificata del contribuente, nella stessa istanza dirimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in annualità/rate successive mal a compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 12 euro.

L'istanza di rimborso è presentabile esclusivamente on-line cliccando qui

 

CONTATTI E RICEVIMENTO

L’Ufficio IMU dello Sportello Entrate del Comune di Parma riceve il pubblico solo suappuntamento, che può essere fissato attraverso il servizio di prenotazione on-line PRENOTA APPUNTAMENTO 

INFO UTILI

 

INFO UTILI
Servizio Calcolo Imu di Amministrazioni Comunali permette di calcolare autonomamente l’IMU e di stampare il
modello F24 compilato. Il conteggio richiede la conoscenza della normativa da applicare al singolo caso
specifico.

Servizio Calcolo Imu di Amministrazioni Comunali permette di calcolare autonomamente l’IMU e di stampare ilmodello F24 compilato. Il conteggio richiede la conoscenza della normativa da applicare al singolo caso specifico.

 

    Allegati

  • 2,39 MB -
    aliquote IMU 2024
  • 449,61 KB -
    aliquote IMU 2023
  • Normativa

  • 753,7 KB -
    regolamento IMU dal 1-1-24
  • 757,08 KB -
    regolamento IMU dal 1-1-2020 al 31-12-2023
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