Tipo Tributo/Entrate: TARI
Anno: 2021
Validità: da 01/01/2021 a 31/12/2021
DESCRIZIONE
Il Consiglio Comunale ha approvato, con proprio atto n.51 del 28 giugno 2021, il Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI).
La Tassa sui rifiuti è stata introdotta nel 2014 dalla legge di stabilità (sostituisce quindi la TARES) ed è destinata a finanziare i costi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
Il presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
TERMINI DI VERSAMENTO
L'art. 27 comma 2 del vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti prevede che la TARI venga liquidata in due rate di acconto semestrali:
- SCADENZA PRIRMA RATA TARI (primo acconto tributo 2021 e saldo a conguaglio tributo 2020): 31 agosto 2021
- SCADENZA SECONDA RATA TARI (secondo acconto tributo 2021): 15 dicembre 2021.
Il saldo a conguaglio del tributo 2021 avverrà nella prima rata 2022 con scadenza 15 maggio 2022 (quest'ultima scadenza può essere modificata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano tariffario 2022).
ESENZIONI
L'art. 9 comma 2 del Regolamento della Tassa sui rifiuti prevede che nell’ambito degli interventi socio-assistenziali il Comune può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l’esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
RIDUZIONE TARI 2021 RISERVATA ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE:
l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, promuove la concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche (utenze TARI non domestiche), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, dovute al COVID, mediante l’utilizzo del fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Interno, eventualmente integrato con risorse proprie e/o con risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.
A tal proposito il Consiglio del Comune di Parma ha approvato, con proprio atto n.51 del 28 giugno 2021, una riduzione tariffaria, introdotta in attuazione dell’art. 6 del D.L. 73/2021 ed articolata sulla base della classificazione delle attività economiche, come definita dall’Allegato A al vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), con individuazione di tre fasce, che prevedono misure percentuali diverse, in relazione all’intensità ed all’impatto delle restrizioni sull’attività economica, stabilendo, inoltre, che il finanziamento delle predette agevolazioni, stimate in complessivi €4.770.069,76, trovi copertura con risorse proprie del bilancio.