Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 L. n. 160/2019 e successive modifiche e integrazioni e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati, approvato con atto di C.C. n. 3 del 01/02/2021 e ss.mm.ii. (allegato)
Nello specifico si rimanda agli articoli 31 e 37 del Regolamento sopra indicato.
Per l'anno 2022 è in vigore qaunto stabilito all'art. 73, comma 6 e 6-bis del Regolamento sopra indicato, che si riporta di seguito:
Art. 73 – Regime transitorio
6. Limitatamente all’anno 2021 ed al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di sostenere le imprese di Parma, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l’economia del territorio, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:
a) le occupazioni temporanee effettuate:
– dalle imprese esercenti il commercio non alimentare (mostre esterne ai negozi);
– dalle imprese esercenti l’attività artigianale, sia alimentare che non alimentare (ad esempio: pizzerie al taglio, parrucchieri, estetisti e similari, etc.);
– dagli imprenditori agricoli nell’ambito dei mercati agricoli cittadini;
b) le occupazioni permanenti, effettuate:
– dalle imprese esercenti l’attività di spettacolo viaggiante (ad esempio attrazioni, giostrine, etc.);
– dalle imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di chioschi;
– da esercenti l’attività di servizio taxi (posteggi ufficiali).
6-bis. Limitatamente al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:
a) le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese di cui all’articolo 9-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
b) le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 6, lettera a), primo e secondo alinea;
c) le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 6, lettera b).