L’ente promuove l’istituto del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, per la spontanea regolarizzazione degli adempimenti di versamento dei tributi e la riduzione del contenzioso, secondo la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale:
a) del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti;
b) degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
c) della sanzione ridotta, nella misura individuata ai sensi del comma successivo.
La sanzione è ridotta:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter), del comma 1, devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d’imposta laddove l’obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
Nei casi di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 1, in applicazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione minima è ridotta alla metà se il pagamento viene eseguito entro novanta giorni dalla scadenza prevista. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.