Tipo Tributo/Entrate: Gestione Contenzioso
Anno: 2024
Validità: da 16/12/2024
DESCRIZIONE
Pur essendo venuto meno l’istituto del reclamo-mediazione per i giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024, il principio del contraddittorio ed il confronto tra contribuente ed Ente impositore vengono garantiti attraverso l’introduzione ad opera del D.lgs. n. 219/2023 dell’art. 6-bis all’interno della L. n. 212/2000.
Tale articolo cristallizza il principio del contraddittorio quale diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima dell’adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla propria sfera giuridica, anticipando così ad una fase antecedente a quella del contenzioso un contraddittorio informato ed effettivo col contribuente.
Pertanto, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, fatte salve le deroghe previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonea a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto non è adottato prima della scadenza del termine sopra indicato.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.