IMPOSTA DI SOGGIORNO

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Tipo Tributo/Entrate: Imposta di soggiorno
Anno: 2022
Validità: da 05/11/2021
DESCRIZIONE

Tutti i non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio comunale di Parma devono pagare l’imposta di soggiorno.

Le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno sono destinate ad interventi relativi a servizi turistici nonché al recupero e/o manutenzione dei beni culturali e ambientali della città di Parma.

Tutte le indicazioni per i gestori delle strutture ricettive si trovano nella pagina Imposta di soggiorno> Istruzioni per i Responsabili del Pagamento.

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le strutture ricettive si distinguono in alberghiere e extra alberghiere:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.) 

Alberghi1 a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence)2 a 4 stelle

Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)3 a 4 soli

Strutture agrituristiche4 a 5 margherite

Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle

Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli

Strutture agrituristiche a 3-4 margherite

Campeggi5 e Villaggi turistici6 a 3-4 stelle

Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale)

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

Immobili oggetto di locazione breve

Alberghi a 1 e 2 stelle

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle

Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli

Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande)

Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast)

Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale

 

Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite superior".

2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.

3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli

4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite

5) Campeggi = da 1 a 4 stelle

6)  Villaggi turistici  = da 2 a 4 stelle.

ALIQUOTE E TARIFFE

Tariffe dal 1 gennaio 2019

Le tariffe si applicano per persona e per giorno di permanenza, prendendo come riferimento la registrazione presso la struttura e la categoria alberghiera o extra alberghiera:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)

Importo

approvato

con GC 2018-439

Alberghi1 a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence)2 a 4 stelle

Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione

imprenditoriale)3 a 4 soli

Strutture agrituristiche4 a 5 margherite

Euro 3,50

Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle

Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli

Strutture agrituristiche a 3-4 margherite

Campeggi5 e Villaggi turistici6 a 3-4 stelle

Euro 2,00

Case e appartamenti per vacanza (gestione non

imprenditoriale)

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

Euro 2,00

Alberghi a 1 e 2 stelle

Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle

Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli

Euro 1,00

Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast,

locande)

Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B)

Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale

Euro 1,00

Intermediari mobiliari e portali telematici

3% sul costo

complessivo

della

prenotazione

con il limite

massimo di 5

euro a

persona per

notte di

soggiorno

Strutture ricettive all’aria aperta

Euro 0,50

MODALITA' DI VERSAMENTO

Modalità di pagamento per gli ospiti

L’imposta di soggiorno si paga al gestore della struttura ricettiva: la ricevuta/fattura deve essere conservata per un periodo di almeno cinque anni.

ESENZIONI

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. i minori;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  3. i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
  4. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
  5. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
  6. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
  7. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
  8. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
  9. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
  10. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
  11. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva.

    Allegati

  • 1,04 MB -
    regolamento IDS dal 1-6-2023
  • 1,01 MB -
    regolamento IDS dal 1-1-2021
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