L’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220 ha stabilito l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall’art.17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, per i giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024.
Per i giudizi instaurati fino al 3 gennaio 2024 relativi a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992.
Pertanto dal 4 gennaio 2024 il contribuente non potrà più accedere alla procedura di mediazione per cercare di definire bonariamente con l’Ente i giudizi aventi ad oggetto le controversie il cui valore della lite non superi il limite di 50.000,00 euro.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o di silenzio-rigetto all’istanza di autotutela c.d. obbligatoria, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992).
La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
In particolare, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell’articolo 16 bis, prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992.
Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024.
Mentre per il periodo antecedente al 2 settembre 2024, tale obbligo non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992.
La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inamissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo PEC, attraverso il sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art.16 bis, comma 3, D.Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT).